L’articolo 184 del nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), al comma 1, impone che il bando di gara per l’affidamento di una concessione deve prevedere la facoltà dell’aggiudicatario, ad aggiudicazione avvenuta, di costituire una Società di progetto.
L’evenienza si verifica nella stragrande maggioranza dei casi, anche perché la costituzione di una società di scopo, il cui primario obiettivo è di realizzare l’opera, è candeggiata dal soggetto finanziatore, ossia la banca.
La società di progetto è un’entità giuridicamente distinta da quella del Promotore aggiudicatario, con la conseguente separazione dei flussi generati dal progetto da quelli che si riferiscono alle altre attività del Promotore.
Il duplice risultato è che, in caso di fallimento del progetto, il finanziatore non potrà rivalersi su beni del promotore diversi da quelli di proprietà della società di progetto e, per simmetria, in caso di fallimento del promotore, la società di progetto continuerà a esistere, perseguendo le proprie finalità.