GLOSSARIO

call square 01glossarioScopri tutti i termini più usati nel Codice degli appalti pubblici e il loro significato, annotato e commentato dai nostri esperti.

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AIR

AIR è l’acronimo di Analisi di impatto della regolazione.

Rappresenta una metodologia di valutazione preventiva dei vantaggi e degli eventuali svantaggi dei provvedimenti regolativi.

L’AIR costituisce un utile strumento di contenimento dei possibili eccessi della regolazione e di garanzia della sua qualità nella Pubblica amministrazione.


AVCpass

L’AVCpass (Authority virtual company passport) è il sistema informatico per la verifica on line del possesso dei requisiti di partecipazione delle imprese alle gare d’appalto; è rivolto agli operatori economici (OE) e alle stazioni appaltanti.

La componente del sistema AVCpass dedicata all’operatore economico offre la possibilità di creare un proprio repository dove collezionare i documenti utili da presentare in sede di partecipazione alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di contratti pubblici.


Contratto di disponibilità

Il Contratto di disponibilità è un istituto mediante il quale sono affidate, a rischio e a carico finanziario dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo, spesso erogato sotto forma di un canone.
Per “messa a disposizione” si intende l’obbligo dall’affidatario di assicurare alla Pubblica amministrazione la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendone la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.
Il Contratto di disponibilità è descritto dall’articolo 188 del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016).


General contractor

General contractor (in italiano, “contraente generale”) è la locuzione usata all’estero per indicare chi ha la responsabilità operativa e complessiva di un progetto di costruzione o di impiantistica. In Italia, l’espressione è stata introdotta dalla “Legge obiettivo” (443/2001), che ha importato alcune procedure europee degli appalti; individua il soggetto unico al quale è affidata la realizzazione delle infrastrutture strategiche. Il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l’esclusione dalla gestione dell’intervento.
Il General contractor si connota per peculiari capacità organizzative e tecnico-realizzative; per l’assunzione dell’onere dell’anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera, in tutto o in parte con mezzi finanziari privati. Non solo: per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera; per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo nel rapporto che lo lega alla stazione appaltante; per l’assunzione del relativo rischio.


Leasing in costruendo

Il Leasing in costruendo (o locazione finanziaria pubblica) è un istituto di cui dispongono le Pubbliche amministrazioni per realizzare opere pubbliche.

Nel leasing in costruendo sono coinvolti tre soggetti: l’Ente pubblico (o utilizzatore), la società di leasing (spesso, un istituto bancario) e il costruttore. L’utilizzatore definisce un’opera e, attraverso il versamento di un canone periodico, ne ottiene il godimento e il diritto di acquisirne la proprietà, durante o alla scadenza del periodo contrattuale. L’Ente pubblico sceglie sia la società di leasing sia il costruttore; nell’ambito di un’associazione temporanea d’impresa (Ati), la società di leasing finanzia il progetto e il costruttore realizza l’opera.

La locazione finanziaria non è un appalto pubblico di servizi ma di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto.

Il Leasing in costruendo è descritto dall’articolo 187 del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016).


PassOE

PassOE sta per Passaporto dell'operatore economico. Si tratta di un documento che ogni azienda, associazione, professionista che vuole partecipare ad un bando di gara pubblico europeo, deve ottenere.


Piano economico finanziario

Il Piano economico finanziario è l'insieme degli studi e delle analisi che consentono una valutazione preventiva della fattibilità finanziaria del progetto e il disegno di una ipotesi di modalità di reperimento dei fondi necessari per il sostegno dell'iniziativa.
È orientato a definire il profilo di rischio, i tempi  attuazione e le dimensioni dell'operazione, al fine di renderla proponibile ai finanziatori.
Con il Piano economico finanziario si valuta la sussistenza dell’equilibrio dell’investimento sotto il duplice profilo economico e finanziario: si stimano i ricavi che si attendono dall’applicazione delle tariffe e che devono poter ripagare i costi di realizzazione dell'infrastruttura e di gestione del servizio; e le risorse finanziarie che devono far fronte agli esborsi monetari.


Project financing

Il Project financing (o finanza di progetto) è un istituto attraverso il quale le Pubbliche amministrazioni possono ricorrere a capitali privati per realizzare opere di pubblico interesse, affidando a operatori economici, detti “promotori”, il reperimento delle risorse, la realizzazione e la gestione delle opere.

Per poterlo utilizzare, il progetto deve essere finanziabile; deve, in altre parole, avere un’attitudine a produrre nel suo ciclo vitale un flusso di cassa sufficiente a coprire i costi, remunerare i finanziatori e a fornire un utile d’esercizio al promotore.

Nel Project financing esiste un rapporto diretto tra finanziamento e realizzazione dell’opera, in cui il capitale si integra con il processo industriale di costruzione del bene, all’interno di un’unica procedura a evidenza pubblica.

L’istituto è descritto dall’articolo 183 del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/1016).


Soccorso istruttorio

Il soccorso istruttorio è un istituto con cui si possono sanare carenze di natura formale. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, la stazione appaltante assegna al concorrente a una gara d’appalto un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, il concorrente è escluso dalla gara.
La ratio del soccorso istruttorio va individuata nell’esigenza di assicurare la massima partecipazione alle gare di appalto e di evitare che esse possano essere alterate da carenze di ordine solo formale nella documentazione che prova il possesso dei requisiti da parte degli operatori economici.
L’istituto, regolato dall’artico 83 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), non può regolarizzare mancanze e incompletezze relative all’offerta economica e all’offerta tecnica. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili anche le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile.


Società di progetto

L’articolo 184 del nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), al comma 1, impone che il bando di gara per l’affidamento di una concessione deve prevedere la facoltà dell’aggiudicatario, ad aggiudicazione avvenuta, di costituire una Società di progetto.

L’evenienza si verifica nella stragrande maggioranza dei casi, anche perché la costituzione di una società di scopo, il cui primario obiettivo è di realizzare l’opera, è candeggiata dal soggetto finanziatore, ossia la banca.

La società di progetto è un’entità giuridicamente distinta da quella del Promotore aggiudicatario, con la conseguente separazione dei flussi generati dal progetto da quelli che si riferiscono alle altre attività del Promotore.

Il duplice risultato è che, in caso di fallimento del progetto, il finanziatore non potrà rivalersi su beni del promotore diversi da quelli di proprietà della società di progetto e, per simmetria, in caso di fallimento del promotore, la società di progetto continuerà a esistere, perseguendo le proprie finalità.



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