Pa e imprese strette tra direttiva europea e Codice
Le Linee guida 9 dell’Anac sul monitoraggio dei contratti di Partenariato pubblico-privato, in vigore dal 5 maggio, rappresentano un passo in vanti nell’uso adeguato del Ppp in Italia. Forniscono principi fondamentali, non solo per il monitoraggio, ma anche per la corretta strutturazione dei contratti.
Purtroppo, però, non riescono a sciogliere l’ambiguità sul concetto di rischio operativo, ossia il rischio in un intervento in partenariato di non riuscire a ripagare neppure l’investimento fatto. La direttiva europea 23/2014 lo applica a tutte le concessioni; il Codice degli appalti fa lo stesso, ma le inserisce nella cornice più ampia del Ppp, in buona compagnia con il contratto di disponibilità, con il project financing e con il leasing in costruendo. Il Dlgs 50/2016, per il partenariato, dall’articolo 180, non parla più di rischio operativo, ma di rischi, sui quali l’Anac non aiuta a fare chiarezza, alimentando una disputa interpretativa che dura, ormai, da due anni.
C’è chi ritiene, infatti, che il rischio operativo sia un concetto che, derivando dalla direttiva europea, non può che applicarsi a tutte le operazioni di partenariato, come suggerirebbe l’articolo 180, comma 3, del Codice. Altri, invece, sono convinti che il rischio operativo si applichi solo alle concessioni, intese come operazioni per realizzare infrastrutture economiche con il rischio di domanda, i cosiddetti project financing “caldi” (o remunerativi), escludendo quelli per le infrastrutture sociali, con il rischio di disponibilità.
Altri ancora propongono un’interpretazione mediana: il rischio operativo riguarderebbe le concessioni, in una definizione, però, estensiva dell’istituto che ingloberebbe i contratti di disponibilità e i project financing “freddi” (non remunerativo), che il Codice inserisce nelle operazioni di Ppp. Nessun dubbio sul leasing in costruendo, che resta un appalto pubblico.
Il principio base è valido per tutti: l’operatore economico deve assumersi dei rischi, veri, e questo deve comportare conseguenze, positive o negative, in termini di profittabilità. Il dibattito, tuttavia, non è di pura accademia: solo l’allocazione rigorosa dei rischi, incardinata in un contratto e in un Piano economico e finanziario coerenti, consente il conseguimento dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità e, quindi, del valore aggiunto che dovrebbe essere proprio di ogni operazione di Ppp.
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