Perplessità dell’Ance: rischio confusione
La discussione al Senato è fissata per domani: sarà una seduta “a oltranza”.
L’emendamento della Lega allo Sblocca-cantieri, a firma della senatrice Simona Pergreffi, già ribattezzato “Codice Salvini”, punta a sostituire l’intero articolo 1 del Decreto legge, ossia quello che contiene le modifiche al Codice degli appalti. Molti osservatori interessanti, compresa l’Ance, sono perplessi, perché paventano il rischio di vanificare quasi un anno di lavoro, tra audizioni e commissioni, e di creare confusione, soprattutto per gli appalti sotto i 5,5 milioni, fetta cospicua del mercato italiano. Ma proviamo a capirci di più.
Subappalto libero e ritorno dell’appalto integrato
L’emendamento Pergreffi vorrebbe introdurre una sospensione sperimentale per due anni, fino al dicembre 2020, di alcune norme del Codice che riguardano l’eliminazione: (1) del limite al subappalto, ora al 30%, fatta eccezione delle opere di particolare complessità tecnica; (2) del divieto di ricorrere all’appalto integrato (progettazione esecutiva e realizzazione); (3) dell’obbligo per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle stazioni appaltanti centralizzate; (4) del ricorso ai commissari esterni dell’elenco gestito dall’Anac e l’obbligo, a carico delle imprese, di indicare la terna dei subappaltatori.
Trattativa privata fino a un milione di euro
Negli appalti sopra la soglia comunitaria cambierebbe il rapporto del punteggio tra offerta economica e offerta tecnica: il punteggio massimo fissato al 30% per l’elemento prezzo verrebbe elevato al 49%. Di conseguenza, si ridurrebe dal 70% al 51% il peso del punteggio da attribuire alla offerta tecnica. Nella proposta di modifica della Lega, vengono, inoltre, ridefinite le procedure di gara per gli appalti sotto la soglia comunitaria, nel seguente modo: affidamento diretto fino a 40mila euro; affidamento diretto con tre preventivi per opere nella fascia di importo 40-150mila euro; procedura negoziata (invitando almeno 10 operatori) per la fascia 150-350mila euro; procedura negoziata (invitando almeno 15 operatori) per importi tra 350mila euro e un milione di euro. Per i lavori di importo tra un milione e la soglia comunitaria, si prevede la procedura aperta, «fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8».
Contenzioso: comitato tecnico e accordo bonario
Altre modifiche riguarderebbero pure il contenzioso, con l’introduzione di una norma che consentirebbe alle imprese di presentare riserve anche sugli aspetti progettuali che siano stati oggetto di una apposita verifica, interna della Pubblica amministrazione oppure condotta da un soggetto esterno. Verrebbe, poi, estesa la possibilità di risolvere le contestazioni attraverso un accordo bonario. Per prevenire controversie in fase esecutiva, ritornerebbe il Collegio consultivo tecnico, già previsto nel Correttivo al precedente Codice appalti, ma eliminato. Il collegio, formato da tre esperti, potrebbe essere costituito con il consenso di tutte e due le parti, prima dell’avvio del cantiere oppure fino a 90 giorni dopo la sua apertura.
Cause di esclusione: certificati validi sei mesi
La norma della Lega interviene anche sul tema delle cause di esclusione, prevedendo che tutti i documenti e le certificazioni degli operatori (appaltatori o subappaltatori) abbiano una durata di sei mesi dalla data del rilascio. Inoltre, Durc escluso, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre 60 giorni, e qualora pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione rilasciata. Gli enti certificatori provvederebbero a fornire riscontro entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato.
Ridotto il ruolo del Consiglio superiore dei Lavori pubblici
Tra le norme volte alla semplificazione e allo snellimento dei tempi c'è anche l'innalzamento del valore di importo minimo delle opere per le quali è previsto il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, che passa da 50 a 100 milioni. Inoltre, il Consiglio superiore dovrà trasmettere il parere in massimo 45 giorni (invece dell’attuale 90 giorni, fornendo in aggiunta «la valutazione di congruità di costo» dell'intervento.
Oneri per la sicurezza nell’offerta economica
Tra le novità c'è pure quella che riguarda l'indicazione degli oneri per la sicurezza che non sono soggetti a ribasso e che l'imprese deve indicare in modo distinto in sede di offerta, pena l'esclusione. Se passa l’emendamento, la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza in modo separato non costituirà più una causa di esclusione, qualora l'operatore economico li abbia considerati nel prezzo complessivo dell’offerta.
Affidamenti senza coperture
La proposta di modifica consente, inoltre, alle stazioni appaltanti che hanno solo le risorse per pagare la progettazione di avviare le procedure di affidamento della progettazione, senza che sia più necessaria anche la disponibilità delle risorse per realizzarla. Le stazioni appaltanti potranno avviare l'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate con provvedimento legislativo o amministrativo.
Manutenzioni senza progetto esecutivo
Per i lavori di manutenzione, l’emendamento prevede che l’esecuzione dei lavori possa prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, ad esclusione degli interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere.
Gare Consip anche per i lavori
Consip potrà gestire in modo centralizzato anche gli appalti di lavori, oltre a quelli di manutenzione. Va in questo senso una modifica al Dl 6 luglio 2012 n.95 che si legge nell'emendamento.