Nel decreto novità per subappalti, affidamenti sotto-soglia e per tanto altro
Ora, il testo passa alla Camera per l’approvazione definitiva, forse con voto di fiducia, che dovrà avvenire entro il 17 giugno, pena la decadenza del decreto. Il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto Sblocca-cantieri: 142 i voti favorevoli, 94 i contrari e 17 gli astenuti. A votare a favore, i parlamentari della Lega e del Movimento 5 Stelle. Contrari i senatori di Pd, Leu e Fi; astenuti gli esponenti di Fratelli d’Italia. Lo Sblocca-cantieri è stato al centro dello scontro politico nella maggioranza per un “superemendamento” proposto dalla Lega, con cui si proponeva la sospensione, fino al 31 dicembre 2020, di alcune disposizioni contenute del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016). Subito dopo l’appello del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rivolto ai leader dei due partiti, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il vertice di Palazzo Chigi sul tema si era concluso con un nulla di fatto, per le posizioni divergenti delle due forze. La situazione, è proprio il caso di dire, si è “sbloccata” il giorno dopo, in seguito a una telefonata pacificatrice tra i vicepremier. Alla fine, si è deciso di optare per il più classico dei compromessi: incontrarsi a metà strada. Di seguito le principali novità del nuovo Codice.
Subappalto
Confermate le modifiche alla disciplina prevista per il subappalto, con l’aumento della soglia a un massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, e la sospensione dell’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta.
Centrali di committenza
Confermata anche la sospensione, a titolo sperimentale, delle disposizioni che riguardano l’obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di centralizzare le procedure di gara; il divieto dell'appalto integrato, l’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l’Anac.
Aggiudicazioni e livelli di progettazione
Sono state introdotte la possibilità agli enti aggiudicatori nei settori ordinari di decidere di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti; la possibilità di affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, a esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. È previsto che l'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
Affidamenti sotto-soglia
Importi inferiori a 40mila euro: affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.
Importi compresi tra 40mila e 150mila euro: affidamento diretto previa consultazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori e di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per i servizi e le forniture.
Importi compresi tra 150mila e 350mila euro: procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Importi compresi tra 350mila e 1 milione di euro: procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
Importi superiori a 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria: procedure aperte, nelle quali i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.
Consiglio superiore dei lavori pubblici
Aumento della soglia da 50 a 75 milioni per l’espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'eventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessità. Per importi inferiori a 75 milioni di euro il parere è espresso dai Comitati tecnici amministrativi dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Riduzione a 45 giorni dalla trasmissione del progetto per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; possibilità che anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei contratti possono essere oggetto di riserva, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell’accordo bonario.