Libertà sul sopralluogo, ma il bando deve essere chiaro
Da ieri, le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare lo schema tipo dell’Anac alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria con importo oltre i 100mila, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Lo schema di disciplinare predisposto dall’Anac è vincolante per tutte le procedure aperte delle committenze pubbliche, incluso il settore dei beni culturali. Nel caso dei settori speciali, il vincolo riguarda solo il caso in cui le stazioni appaltanti affidino servizi e forniture non connesse agli stessi lavori speciali.
Il testo pubblicato in Gazzetta
Lo scema è strutturato in diversi gradi di cogenza, con una applicazione obbligatoria di tutto quello che nel testo è riportato in carattere "tondo" e una applicazione opzionali per le parti che nel testo sono stampate in carattere corsivo o tra parentesi quadre. Nel caso delle gare telematiche, l’Anac consente un ulteriore grado di flessibilità, concedendo la possibilità alle stazioni appaltanti di apportare «le opportune modifiche al testo». Una precisazione importante prevede che il compenso per il servizio «non è subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata», in linea con la previsione normativa in tal senso introdotta dal Correttivo appalti all’articolo 28 (comma 8-bis) del Codice.
Le precisazioni sul sopralluogo
L’Autorità affronta anche il tema del sopralluogo, lasciando alla stazione appaltante la possibilità di prevederlo oppure no. La scelta, però, deve essere indicata nel bando, specificando che «non è prevista alcuna visita dei luoghi» oppure, al contrario, che «il sopralluogo (...) è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’articolo 79, comma 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi». Inoltre, sempre nel caso che la Pa richieda la visita dei concorrenti, il bando deve specificare che «la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara». Per i raggruppamenti già costituiti serve una delega del solo mandatario, mentre i raggruppamenti costituendi serve una delega di tutti i componenti, altrimenti il componente che non delega deve effettuare il sopralluogo direttamente. Nel caso dei consorzi, «il sopralluogo deve essere effettuato dal soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore». Infine, il bando deve consentire di poter sanare attraverso il soccorso istruttorio «la mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo», anche in questo caso in riferimento a una norma del codice riscritta dal Correttivo.