L’obbligo di determinare il corrispettivo derogabile solo se motivato
Le stazioni appaltanti non sempre rispettano le norme sui corrispettivi nelle gare di progettazione, eludendo il cosiddetto Decreto Parametri. Lo riferisce, in una nota, il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia.
«L’Autorità – esordisce Busia – ha rilevato comportamenti delle stazioni appaltanti non del tutto aderenti alle disposizioni normative in materia di corrispettivi a base d’asta per le procedure di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, con particolare riferimento al mancato inserimento nella documentazione di gara del calcolo dei corrispettivi e all’applicazione di riduzioni percentuali ai corrispettivi determinati secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Decreto legislativo n. 50 del 2016).
Preso atto di ciò – prosegue il presidente –, l’Autorità intende ribadire alcune indicazioni inerenti alla determinazione dei corrispettivi a base di gara per le suddette procedure di affidamento, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in materia, già richiamato nel parere di precontenzioso n. 566 del 1 luglio 2020, secondo il quale l’articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara. Pertanto, le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante.
Il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi – conclude Busia –, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall’applicazione della deroga».