Spetta la Consiglio comunale le scelte di pianificazione in materia urbanistica
Sintesi della sentenza del Tar Piemonte, Seconda sezione, numero 270 del 27 febbraio 2018.
I giudici amministrativi hanno ribadito che il silenzio-assenso, in materia edilizia, è limitato alla domanda di permesso di costruire, qualora l’istanza sia conforme agli strumenti urbanistici. L’istituto, però, non è estendibile ai permessi di costruire in deroga, poiché presuppongono la valutazione del Consiglio comunale, organo cui spettano le scelte di pianificazione e di programmazione in materia urbanistica e verificare se sussiste il pubblico interesse nel modificare il Puc/Prg. Tra l'altro, considerata l’ampiezza delle valutazioni di merito, l’eventuale decisione non è soggetta a termini predeterminati.
Tar Piemonte si è espresso sul ricorso presentato per l’annullamento di una deliberazione comunale che ha negato l’istanza di permesso di costruire in deroga, “ex lege” numero 106/2011, per la ristrutturazione di volumi edificati e cambio di destinazione d’uso da attività produttiva di tipologia agro-industriale a residenziale.
