«Rappresenta un ingiustificato aggravamento del procedimento»
Sintesi della sentenza del Consiglio di Stato 2366 del 19 aprile 2018.
Il rilascio del permesso di costruire non può essere subordinato a condizioni incerte e future.
«In via di principio – si legge nella sentenza –, e fatti salvi i casi stabiliti dalla legge, una condizione, sia essa sospensiva o risolutiva, non può essere apposta ad una concessione edilizia, stante la natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale del provvedimento».
L’ente concedente non può delegare l'operatività del permesso a soggetti diversi, abdicando l'esercizio della funzione pubblica. Un’eccezione alla regola è il nullaosta di un'altra amministrazione: in questo caso, concedere il titolo con la prescrizione può essere utile ad accelerare i tempi.
I giudici di Palazzo Spada hanno esaminato il ricorso presentato da una società che aveva chiesto a un Comune del Nord-ovest il titolo edilizio per ampliare un edificio residenziale di proprietà, realizzando al contempo un garage interrato dotato di 40 box auto.
Il Comune aveva concesso il titolo, subordinandolo, però, a un accordo con i proprietari dei condomini confinanti che contestavano il progetto per il timore di subire ripercussioni dal punto di vista della tenuta strutturale degli edifici.
«L’aver condizionato la produzione degli effetti del permesso di costruire alla conclusione di un futuro accordo rappresenta – conclude il Consiglio di Stato – un ingiustificato aggravamento del procedimento»