Manodopera e sicurezza: esclusa l’impresa che non separa i costi nell’offerta

Manodopera e sicurezza: esclusa l’impresa che non separa i costi nell’offerta

Sintesi della sentenza 5513/2018 del Consiglio di stato

Se nell’offerta economica non c’è la separazione tra il costo della manodopera e quello degli oneri per la sicurezza l’offerente va escluso dalla gara; sul tema, il 25 settembre 2018, si è espressa la Sezione V del Consiglio di Stato.
Il giudice amministrativo ha ritenuto che la norma fosse chiara nell’imporre ai concorrenti la separata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali. Non si tratta, quindi, di un’omissione meramente formale, ma di una mancanza che incide su aspetti sostanziali dell'offerta. Ciò comporta che non è attivabile neanche il soccorso istruttorio. Occorre, poi, tenere presente che per quanto riguarda i costi della manodopera solo il concorrente ne può conoscere l'entità e la loro determinazione non può essere il frutto di una modalità astratta e precostituita, come tale applicabile anche dall'ente appaltante, volta a scorporare tali costi dal prezzo offerto. Stesso orientamento per gli oneri di sicurezza aziendali, risultato di valutazioni che rientrano nella discrezionalità dell'offerente.
Nel regime normativo prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 si era a lungo discusso, specie con riferimento agli appalti di lavori, se fosse obbligatoria l’indicazione separata in sede di offerta degli oneri di sicurezza aziendali. Il Codice ha modificato il quadro normativo, introducendo una previsione specifica che si occupa del tema: l’articolo 95, comma 10, stabilisce che nell’offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori.