Sintesi della sentenza del Consiglio di Stato 5766/2018
Per assolvere gli obblighi di pubblicità legale, nelle procedure negoziate senza bando, la stazione appaltante può limitarsi alla pubblicazione della delibera sul sito istituzionale dell’ente. Lo precisa il Consiglio di Stato nella sentenza numero 5766, pubblicata lo scorso 8 ottobre; i giudici hanno respinto il ricorso di un’impresa non invitata a una trattativa che aveva coinvolto altri 41 concorrenti.
Nel caso esaminato, «l’onere di pubblicazione in via telematica è stato assolto, mediante ostensione della delibera nel sito informatico dell’amministrazione aggiudicatrice»; si legga, albo pretorio on line. Non ha retto la ricostruzione dell’impresa ricorrente, secondo la quale la stazione appaltante avrebbe mancato di dare alla procedura le ulteriori forme di pubblicità (Gazzetta ufficiale e giornali) previste dal Dm Infrastrutture 2 dicembre 2016.