La tutela del privato è ancora più forte sugli appalti
Colpa presunta. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 1815/2019, ha ribadito che, nel caso di responsabilità civile per provvedimenti annullati perché illegittimi, spetti alla Pubblica amministrazione dimostrare l’incolpevolezza.
Secondo l’orientamento dalla sentenza, in caso di acclarata illegittimità di un atto amministrativo foriero di danno, al privato non è richiesto un particolare sforzo probatorio per ciò che attiene al profilo dell’elemento soggettivo della fattispecie. Egli può, infatti, limitarsi ad allegare l’illegittimità dell’atto, dovendosi fare rinvio, al fine della prova dell’elemento soggettivo della responsabilità, alle regole della comune esperienza e della presunzione semplice, di cui all’articolo 2727 de Codice civile. Mentre spetta alla PA dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile, a causa della sussistenza di contrasti giudiziari, dell’incertezza del quadro normativo di riferimento, della complessità della situazione di fatto. La tutela del privato danneggiato è ancora più forte nell’ambito della normativa sugli appalti, laddove Palazzo Spada scrive che in materia di risarcimento da mancato affidamento di gare pubbliche di appalto e concessioni, non è necessario provare la colpa dell’Amministrazione aggiudicatrice, poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria. Le garanzie di trasparenza e di non discriminazione operanti in materia di aggiudicazione degli appalti fanno sì che una qualsiasi violazione degli obblighi di matrice sovranazionale consente all’impresa pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza dell’ente aggiudicatore e, dunque, dell’imputabilità soggettiva della lamentata violazione.
Il Consiglio di Stato accenna anche all’altro orientamento, in base al quale l’illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri. Si richiamano a questo proposito il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l’ambito più o meno ampio della discrezionalità dell’Amministrazione.