In caso contrario si violerebbe il principio di prevedibilità della spesa pubblica
Le Pubbliche amministrazioni non sono responsabili delle inadempienze retributive e contributive verso i lavoratori al pari degli appaltatori, perché questo comporterebbe effetti economici non prevedibili, violando il principio generale della prevedibilità della spesa pubblica. Lo ha ribadito, in una recentissima sentenza (19673/2019), la Corte di Cassazione.
La Corte ha esaminato il caso di un dipendente di un tribunale che aveva chiamato in causa il proprio datore di lavoro inadempiente per mancata retribuzione, insieme al ministero della Giustizia, in quanto stazione appaltante (committente). In prima battura, il Tribunale di Venezia aveva accolto il ricorso del dipendente, condannando Palazzo Piacentini al pagamento delle somme dovute dall’appaltatore. Poi, è arrivata la bocciatura della Cassazione: la responsabilità solidale prevista dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003, si legge nella sentenza, non è applicabile alle PA, in quanto «in contrasto con il principio generale in forza del quale gli enti pubblici sono tenuti a predeterminare la spesa e, quindi, non possono sottoscrivere contratti che li espongano ad esborsi non preventivamente preventivati e deliberati».
Nel caso delle Pa, conclude la sentenza, «vengono in rilievo interessi di carattere generale che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell'opera pubblica, quale conseguenza dell’inadempimento dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti».