I nuovi proprietari avevano tinteggiato un fabbricato già dichiarato irregolare
La ripresa di un’attività edilizia su un immobile abusivo costituisce un illecito. Lo è anche se a realizzare l’attività, fosse anche solo di manutenzione, sono i successivi proprietari, estranei alla sua costruzione e all’abuso. Lo stabilisce la Corte di Cassazione, con la sentenza 29984/2019. Il caso trae origine dalla costruzione di un immobile di cinque vani, realizzato in maniera abusiva. Nel corso del procedimento diretto alla contestazione degli illeciti, il fabbricato è stato prima posto sotto sequestro preventivo, poi oggetto di espropriazione e, infine, nel suo nuovo stato, acquistato da soggetti estranei ai precedenti reati.
A tali soggetti, però, sono stati contestati reati edilizi a causa di lavori di tinteggiatura eseguito allo stabile. I nuovi proprietari hanno eccepito, a loro favore, come l’attività non potesse considerata di per sé illecita per il solo fatto che aveva ad oggetto un manufatto abusivo. Il procedimento è giunto in Cassazione e i giudici hanno optato per la soluzione più restrittiva: nel caso di prosecuzione di un’attività edilizia su un immobile abusivo, si è in presenza, in ogni caso, di un attività illecita, indipendentemente dalla identità di chi la pone in essere, non assumendo alcun rilievo il fatto che la stessa sia stata realizzata da persone diverse da quelle che avevano costruito il manufatto abusivo.