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Diritto e Giurisprudenza
29 Dicembre 2020

Il Consiglio di Stato salva lo storico cineclub Vittoria

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Non scusabile l’errore di notifica: vincolo legittimo

Il Consiglio di Stato ha ricettato il ricorso di Ferdinando Rotta, attuale proprietario del cineclub di Casagiove, nel casertano, contro la Sovrintendenza delle belle arti. L’imprenditore, difeso dall’avvocato Renato Labriola, si era rivolto ai giudici di Palazzo Spada per ottenere, in riforma a una sentenza del Tar Campania, la rimozione del vincolo di interesse storico e artistico posto sul monosala di via Trieste, ormai chiuso da anni.

Perentorietà dei termini di impugnazione
Il collegio, presieduto da Sergio De Felice, sulla fondatezza dell’appello ha eccepito due elementi: uno formale, l’altro sostanziale. Suffragato da una corposa giurisprudenza, ha giudicato non scusabile l’errata notifica del ricorso al Tar inoltrata all’Avvocatura generale dello Sato invece che a quella distrettuale. «La notifica deve considerarsi nulla – hanno ribadito i giudici nella sentenza –, ove l’amministrazione evocata non sani tale nullità con la propria costituzione in giudizio». E solo nel caso di un errore procedurale non imputabile al ricorrente, ma questa ipotesi non è stata dimostrata, «può ammettersi una deroga al principio di perentorietà dei termini di impugnazione»; eccezione che avrebbe salvato l’azione di Rotta.

Discrezionalità tecnica in senso proprio
In ogni caso, ed è il passaggio che allieterà di più chi spera in una rinascita del cineclub, il Consiglio di Stato ha osservato come «il ricorso non presenti comunque elementi di apprezzabile fondatezza rispetto alla supposta assenza del carattere storico dell’immobile». E ha aggiunto che «nella relazione della Sovrintendenza risultino sufficientemente esposte le ragioni che hanno motivato l’apposizione del vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali, in ragione del ruolo determinante per lo sviluppo culturale svolto dal cinema Vittoria». Tra l’altro, ha specificato che l’attività della Sovrintendenza ha avuto carattere ricognitivo e conoscitivo, non volitivo e decisionale, non implicando una scelta tra diverse soluzioni possibili per il perseguimento dell’interesse pubblico. In altri termini, l’apposizione del vincolo va qualificata «non come esercizio di discrezionalità amministrativa, ma, invece, come discrezionalità tecnica in senso proprio».

Due interessi in confitto
In gioco c’erano sono due interessi confliggenti: quello privato di Rotta, di disporre dell’immobile come meglio credeva, magari trasformandolo in alloggi di edilizia residenziale e in locali commerciali; e quello pubblico, di difendere uno stabile che, negli anni, ha acquisito un valore culturale e sociale, nutrendo generazioni di cinefili e incarnando il paradigma della sala cinematografica a Caserta. In ogni caso, il rilancio del Vittoria dovrà tener conto dalle volontà dell’imprenditore, che ne resta il proprietario. La giustizia amministrativa non potrà più sopperire alle mancanze della politica, che per troppo tempo ha latitato.
Claudio Lombardi

Tags: Difetto di notifica , Discrezionalità amministrativa
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