Gli accordi tra enti pubblici e privati non possono sottrarsi alle regole della concorrenza
Il Tar Liguria ha accolto il ricorso di Sergio Cerutti della Just Enterteinment annullando l'affidamento diretto da parte del Comune di Sanremo alla Rai per l’organizzazione e la gestione della 74esima e 75esima edizione del Festival della canzone italiana. La sentenza, depositata ieri, evidenzia numerose criticità nell’operato dell’ente, che aveva deciso di prorogare la storica collaborazione con la Rai senza indire una procedura di evidenza pubblica. Il cuore della decisione risiede nella violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e imparzialità che regolano i contratti pubblici.
Le ragioni del Comune
JE aveva manifestato interesse a partecipare a un’eventuale procedura pubblica per l’affidamento del Festival. Tuttavia, il Comune aveva preferito affidare direttamente a RAI la gestione dell’evento, sostenendo che la televisione pubblica fosse l'unica titolata a organizzarlo, anche in virtù della presunta inscindibilità tra il format televisivo ideato da RAI e il marchio del Festival, registrato dal Comune stesso.
La decisione del Tar
Il tribunale amministrativo ha stabilito che l’affidamento diretto è illegittimo, poiché il Comune avrebbe dovuto rispettare i principi fondamentali del diritto europeo e nazionale in materia di contratti pubblici. Nonostante il carattere particolare dell’accordo, che coinvolge il marchio del Festival e lo sfruttamento economico del format televisivo, i giudici hanno ritenuto che esistano margini per una gara aperta ad altri operatori. Secondo il Tar, il Festival non è per forza legato al format attuale, potendo essere ripensato da altri soggetti nel rispetto della tradizione. Inoltre, la registrazione del marchio da parte del Comune legittima quest’ultimo a disporne, anche associandolo a progetti diversi.
Il marchio e il format
Nel dettaglio, la sentenza distingue due elementi ben precisi: il marchio “Festival della Canzone Italiana”, di proprietà del comune di Sanremo, e il format, di cui Viale Mazzini è titolare. Per la giustizia amministrativa non sono inscindibili, perché la tv pubblica ha iniziato a organizzare la rassegna canora solo dagli anni Novanta e non solo, in questo periodo ha anche variato spesso il format, inserendo categorie, modificando le modalità di voto, cambiando i giorno di trasmissione: tutte variazioni che rendono Festival e formato due elementi distinti.
Il commento
Il Tar ha ribadito un principio fondamentale: gli accordi tra enti pubblici e privati, anche quando storici e consolidati, non possono sottrarsi alle regole della concorrenza. Questa sentenza potrebbe aprire nuovi scenari nel rapporto tra Comuni e operatori culturali, garantendo maggiore pluralismo nella gestione di eventi di rilievo nazionale. Resta ora da vedere se l’ente e la Rai, com’è presumibile, impugneranno la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato o se si aprirà una nuova fase nella storia del Festival.
Tisma