Corriere dei lavori pubblici
  • Home
  • NEWS
  • DOSSIER
  • GLOSSARIO
  • REDAZIONE
Paesaggio: il Comune decide solo dopo il parere della Soprintendenza
Diritto e Giurisprudenza
03 Luglio 2025

Paesaggio: il Comune decide solo dopo il parere della Soprintendenza

  • Stampa
  • Email
Il Tar Salerno chiarisce i termini per la conformità urbanistica nella Costiera Amalfitana

Il Tribunale amministrativo regionale di Salerno, con la sentenza n. 1239/2025, ha accolto il ricorso presentato contro il Comune di Positano, annullando il provvedimento del marzo 2025 che respingeva un’istanza di accertamento di conformità urbanistica per alcune opere. La controversia riguardava due immobili adibiti a struttura turistico-ricettiva per i quali, nel 2015, erano state presentate richieste di condono.

Il punto centrale della decisione del Tar ruota attorno alla necessità di acquisire il parere vincolante della Soprintendenza nei procedimenti volti all'accertamento di compatibilità paesaggistica. La sentenza ha ribadito un principio già stabilito da precedenti pronunce (n. 1475/2021 e n. 1474/2021): il Comune non può negare un'istanza di sanatoria senza prima aver concluso il procedimento di compatibilità paesaggistica e aver acquisito il parere della Soprintendenza.

In particolare, il Tar ha evidenziato due violazioni del giudicato:

  • il Comune ha respinto l'istanza senza definire preventivamente il procedimento di compatibilità paesaggistica;
  • il Comune ha richiamato un parere della Soprintendenza del 2016 ritenendolo vincolante, sebbene fosse stato emesso tardivamente e, perciò, non più vincolante secondo le precedenti sentenze.

I giudici hanno chiarito che, se il parere dell'organo statale di tutela viene reso oltre il termine perentorio di legge, il Comune non può semplicemente richiamarlo per negare l'istanza, ma deve invece effettuare una valutazione autonoma.

La sentenza ha riconosciuto che, sebbene alcuni interventi richiedessero un permesso di costruire e un'autorizzazione paesaggistica per via dell'incremento di superficie e volume, altre opere riguardavano semplici adeguamenti funzionali (come ringhiere, scale o tendaggi retrattili), per le quali andava fatta una valutazione specifica.

In sintesi, il Tar ha stabilito che la mancanza del parere vincolante della Soprintendenza, o la sua tardiva emissione, rende illegittima l’azione del Comune. Per questi motivi, il ricorso è stato accolto e la nota del Comune del marzo 2025 è stata annullata.
Tisma

Tags: Urbanistica, Turismo, Positano
Accedi / Iscriviti

Temi caldi

Serramenti e appalti: Premida rafforza il ruolo di partner strategico 08 Luglio 2026
Alta Velocità Napoli–Bari: attivata la tratta Napoli-Cancello 01 Luglio 2026
Project financing: quando la revoca legittima genera risarcimento 18 Giugno 2026
Project financing: l'Anac su continuità e nuova proposta 25 Maggio 2026
Motiq Line Premida porta la smart home nel mondo dei serramenti 25 Maggio 2026
Premida al SED 2026 con la finestra intelligente Motiq Line 25 Maggio 2026
Stop alla prelazione nel Pf: il Consiglio di Stato si adegua all’Ue 19 Maggio 2026
Prelazione nel Project financing: cosa dice la Corte dei conti 03 Marzo 2026
  1. HOME
  2. NEWS
  3. Diritto e Giurisprudenza
  4. Paesaggio: il Comune decide solo dopo il parere della Soprintendenza

Corriere dei lavori pubblici

REDAZIONE |  COLLABORA CON NOI

 

INFORMATIVA PRIVACY | TERMINI DI UTILIZZO | CREDITS: ADV Sinopia scarl

© 2021 Italgeco scarl P.I. 03057980611

 

 

  • Home
  • NEWS
  • DOSSIER
  • GLOSSARIO
  • REDAZIONE