L’importante è perfezionare il prerequisito della registrazione ai servizi informatici prima della scadenza del termine
Il Tar Lazio, nella sentenza 11031 del 6 novembre 2017, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, ha chiarito che per l’ammissione alla gara, il PassOE può essere prodotto dall’impresa anche nell’ambito della procedura del soccorso istruttorio.
L’importante, per il Tar, è che si sia perfezionato il prerequisito della registrazione ai servizi informatici prima della scadenza del termine per partecipare alla gara. In caso contrario, non si ravviserebbero i margini per procedere al soccorso istruttorio, in quanto non si tratterebbe più di rendere, integrare o regolarizzare a posteriori una dichiarazione; piuttosto, di adempiere con ritardo a un obbligo di legge.
I giudici amministrativi hanno ribadito che nella materia dei contratti pubblici è, ormai, prevalente il principio di massima partecipazione, rispetto a quello di “par condicio” dei concorrenti alla luce di quanto stabilito nell’articolo 83 del Codice degli appalti.
La norma consente di sanare la mancanza di elementi essenziali, purché non riguardino l’offerta tecnica ed economica oppure non consentano l’individuazione del contenuto dell’offerta o del soggetto proponente, mediante apposita richiesta della stazione appaltante entro un termine perentorio, scaduto il quale l’offerta va esclusa.