Anac: senza rito super-accelerato cresce il rischio contenziosi

Anac: senza rito super-accelerato cresce il rischio contenziosi

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Perplessità di Cantone sul Dl 32/2019, il cosiddetto Sblocca-cantieri

Linee-guida, regolamento attuativo, appalti sotto-soglia, motivi di esclusione, trasparenza, qualità, controlli, subappalto, progettazione, centrali di committenza, qualificazione delle stazioni appaltanti, commissari straordinari. Una task force dell’Autorità nazionale anticorruzione ha esaminato il Dl 32/2019 (il cosiddetto Sblocca-cantieri), sollevando una serie di criticità su diversi capitoli del decreto, confluite in un documento pubblicato, di recente, sul sito dell'Autorità

Con riferimento alla trasparenza, l’articolo 1, comma 1, lettera c) del Dl 32/2019 è intervenuto modificando l'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, abrogando l’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», il provvedimento contenente l'elenco degli operatori ammessi e/o esclusi dalla procedura all'esito della verifica della documentazione amministrativa, nonché quello di notiziare i concorrenti dell'avvenuta pubblicazione.  Nel contempo, lo Sblocca-cantieri ha abrogato il rito super-accelerato previsto dall’articolo 120, commi 2-bis e 6-bis del Codice del processo amministrativo e introdotto il comma 2-bis all'articolo 76 del Decreto legislativo 50/2016, che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare ai concorrenti, entro cinque giorni, il provvedimento di esclusioni/ammissioni dalla procedura, con l’indicazione dell’ufficio o del collegamento informatico, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti.

Prima del 32/2019, poi, in base al rito super-accelerato, il termine di trenta giorni per l’impugnazione decorreva dal momento in cui le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni venivano pubblicate; e l’omessa impugnazione precludeva la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento. Secondo l’Anac, l’abolizione sul super-accelerato è coerente con la riforma in corso, ma necessita di una maggiore armonizzazione con la disposizione al comma 2-bis dell'articolo 76 del Codice dei contratti. La previsione introdotta, infatti, obbligando le stazioni appaltanti a comunicare individualmente ai concorrenti, entro cinque giorni, il provvedimento con le esclusioni/ammissioni dalla procedura, potrebbe ingenerare dubbi interpretativi in ordine all'onere di una sua immediata impugnativa, in particolare nel caso in cui un candidato voglia contestare la legittimità dell’altrui ammissione per carenza dei requisiti di partecipazione.

L’Anac evidenzia che, se la scelta del Legislatore è quella di abolire la previsione di un onere di impugnativa in capo alle imprese, come risulterebbe dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto Sblocca-cantieri, allora non pare coerente, in un’ottica di sistema, prevedere l’obbligo di comunicazione d’ufficio dell’elenco. In assenza di correttivi, la permanenza dell'obbligo di adottare e di comunicare il provvedimento a tutti i concorrenti potrebbe ingenerare negli operatori l'incertezza circa il dovere di impugnarlo a decorrere dalla comunicazione individuale con il possibile effetto di aumentare il contenzioso nella fase che precede l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

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