Il Consiglio di Stato indica quando è prevalente favorire la concorrenza
Sintesi della sentenza numero 02044 del Consiglio di Stato, V Sezione, del 3 aprile 2018.
L’appalto che include varie attività ma che «riveste carattere unitario» e che ha un «valore economico oggettivamente modesto» può derogare all’applicazione dell'articolo 51 del codice dei contratti sulla suddivisione in lotti per favorire l’accesso al mercato da parte di micro, piccolo e medie imprese.
I giudici di Palazzo Spada riformano una sentenza del Tar Umbria che aveva censurato il Comune di Orvieto sull’affidamento di un servizio triennale che includeva la gestione e il controllo di tutte le attività di funzionamento delle aree di sosta automatizzata e degli impianti di risalita meccanizzata più altri servizi accessori da svolgersi all'interno delle aree e dei parcheggi, ma anche degli immobili del Comune.
L’articolo 51 del Codice degli Appalti ha lo scopo di difendere il principio della concorrenza, ma può anche essere applicato per frazionare indebitamente un appalto. La sentenza del Consiglio di Stato fornisce indicazioni sugli elementi da considerare per evitare di sconfinare, da una parte, nell’accusa di frazionamento della gara a scopo elusivo della concorrenza oppure, dall'altra, nell'accusa dell'aggregazione artificiosa degli appalti.
La decisione di applicare o meno la suddivisione in lotti è discrezionale e deve essere motivata. La stazione appaltante deve valutare alcuni elementi che attengono alla sfera della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'adeguatezza dell’istruttoria.