Sotto soglia, la deroga all’obbligo di rotazione dev’essere motivata

Sotto soglia, la deroga all’obbligo di rotazione dev’essere motivata

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Da evitare il consolidamento di rendite di posizione degli uscenti

Sintesi della sentenza 2079 del Consiglio di Stato del 2018.
L’ammissione del gestore uscente nell’appalto soglia soglia è illegittima e contraria all’articolo 36, comma 2, lettera b, del Codice degli Appalti (Dlgs 50/2016); costituiscono rara eccezione i casi in cui esistono puntuali motivazioni per le quali non sia possibile prescindere dall'invito.
Il Consiglio di Stato ha di nuovo affrontato la questione della partecipazione ad una gara per un appalto sotto soglia e del rispetto del principio di rotazione, che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di non invitare il gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante l’affidamento.
I giudici hanno ribadito che il principio di rotazione intende evitare il consolidamento di rendite di posizione da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio, soprattutto nei mercati in cui il numero di potenziali concorrenti non è elevato.
Pertanto, la deroga alla rotazione dev’essere motivata.

Tags: Appalti pubblici, Codice degli appalti