L'Intelligenza artificiale può assorbire funzioni delegate a figure junior
La sentenza n. 9135 del 2025 del Tribunale di Roma rappresenta un passaggio fondamentale per la giurisprudenza italiana poiché cristallizza il ruolo dell’intelligenza artificiale non come un’entità giuridica astratta, ma come uno strumento concreto di riorganizzazione aziendale nell’ambito del giustificato motivo oggettivo. L’indagine della giudice Paola Lucarelli si è concentrata sulla verifica rigorosa dell’effettività della crisi economico-finanziaria che ha colpito la società tra il 2022 e il 2023, evidenziata da fatti inequivocabili come lo sfratto per morosità della sede legale e l’avvio della procedura negoziata della crisi d’impresa.
Gli LLM come fattore di efficienza e risparmio
In questo scenario di “depressione” economica, la società ha operato una scelta strategica volta a salvaguardare esclusivamente il proprio core business, identificato nello sviluppo di prodotti ad alto valore tecnologico per la sicurezza informatica. La posizione della ricorrente, inquadrata come junior graphic designer nel team creativo, è stata ritenuta non più funzionale alle esigenze dell’impresa, portando alla soppressione definitiva delle sue mansioni.
L’elemento di maggiore profondità dell’analisi giuridica risiede nel modo in cui l’intelligenza artificiale viene integrata nel processo produttivo. Il marketing manager ha confermato in sede testimoniale di aver iniziato a utilizzare strumenti di AI per svolgere direttamente le attività precedentemente affidate alla designer, sottolineando come tali tecnologie garantissero non solo un alto livello qualitativo, ma anche un significativo risparmio economico e una velocizzazione dei tempi di esecuzione. Il Tribunale ha dunque convalidato l’idea che l’AI possa agire da acceleratore economico, permettendo al management di assorbire funzioni operative in precedenza delegate a figure junior.
Il rigetto del repêchage e la distinzione tra profili professionali
Un altro pilastro della decisione riguarda il rigetto della tesi del lavoratore sulla violazione dell’obbligo di repêchage. Il giudice ha chiarito che l’onere probatorio del datore di lavoro, pur essendo relativo a un fatto negativo, è stato assolto mediante la prova presuntiva della stabile occupazione di tutti i posti di lavoro e dell’assenza di nuove assunzioni per un congruo periodo.
Inoltre, è stata marcata una netta distinzione professionale tra il graphic design, incentrato sulla creazione di immagini e gadget, e il Web o UX/UI Design, orientato all’architettura dell’esperienza utente, concludendo che la ricorrente non possedesse le competenze tecniche necessarie per essere ricollocata nei settori tecnologici superstiti.
Conclusioni e prospettive del diritto del lavoro
In definitiva, la sentenza n. 9135 non abdica alla tutela del lavoratore in favore dell'algoritmo, ma integra l'innovazione tecnologica all'interno dei criteri storici di legittimità del licenziamento. Sebbene l'intelligenza artificiale non sia considerata la causa autonoma della risoluzione del rapporto, essa funge da catalizzatore che rende obsoleti determinati ruoli operativi.
La decisione pone una sfida cruciale per il futuro: la necessità di governare la transizione professionale in un mercato dove la riqualificazione deve correre alla stessa velocità dell'innovazione software, per evitare che l'efficienza tecnologica si traduca sistematicamente in esclusione sociale.
Tisma
