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Project financing: l’Europa mette al bando il diritto di prelazione
Lavori Pubblici e Appalti
09 Febbraio 2026

Project financing: l’Europa mette al bando il diritto di prelazione

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Ecco cosa possono fare le amministrazioni e i rischi in cui incorrono

La data del 5 febbraio 2026 segna un prima e un dopo nel mondo del Partenariato Pubblico-Privato (PPP). Con la sentenza sulla causa C-810/24 (Urban Vision), la Corte di Giustizia UE ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione il diritto di prelazione che consentiva al promotore di un project financing di aggiudicarsi la gara pareggiando l’offerta del vincitore.

Il nucleo della censura: una competizione falsata
Il caso, nato da un contenzioso tra Urban Vision e il Comune di Milano per la gestione di servizi igienici e spazi pubblicitari, ha offerto ai giudici europei l’occasione per smontare un pilastro del modello italiano. La Corte ha stabilito che la “seconda chance” concessa al promotore non è solo un dettaglio procedurale, ma una lesione profonda alla parità di trattamento.
- Alterazione ex post: permettere a un operatore di modificare la propria offerta dopo l’apertura delle buste per sottrarre il contratto all’aggiudicatario trasforma la gara in un simulacro.
- Effetto dissuasivo: il meccanismo scoraggia la partecipazione di operatori terzi, i quali potrebbero decidere di non investire risorse se sanno che il miglior progetto può essere “scippato” all’ultimo momento.

Oltre l’articolo 183: l’onda d’urto sul nuovo Codice
L’impatto della sentenza non si limita al vecchio articolo 183 del Dlgs 50/2016. Poiché la Corte ragiona su basi sostanziali, il verdetto investe direttamente anche le attuali procedure su iniziativa privata disciplinate dall’articolo 193 del Dlgs 36/2023. Anche dopo il decreto correttivo, ogni dinamica che preveda l’adeguamento post-gara risulta oggi esposta al rischio di illegittimità.

La gestione operativa: cosa devono fare le amministrazioni?
In attesa di un intervento normativo nazionale, le amministrazioni devono muoversi con estrema prudenza per evitare valanghe di ricorsi. La variabile decisiva è lo stadio della procedura:
- Gare non ancora avviate: È necessario riallineare subito gli atti escludendo esplicitamente il diritto di prelazione, motivando la scelta come una presa d’atto della pronuncia europea.
- Procedure in corso (termini aperti): Occorre rettificare il bando, prevedendo una proroga o riapertura dei termini per consentire a tutti di ricalibrare le proprie strategie alla luce della nuova “piena contendibilità” della gara.
- Offerte già presentate: È lo scenario più rischioso. La rimozione della prelazione “in corsa” potrebbe spingere gli enti a valutare la ripubblicazione della gara per tutelare la parità di trattamento e la continuità degli investimenti.

Il destino del promotore
Resta il tema dell’affidamento di chi ha investito in studi e progetti. Sebbene la prelazione sia tramontata, la tutela del promotore deve spostarsi sul piano patrimoniale (rimborsi e diritti sugli elaborati) e non più su quello di un vantaggio competitivo che l’Europa non è più disposta a tollerare. Il messaggio di Lussemburgo è chiaro: nel mercato unico, vince chi fa l’offerta migliore, non chi ha presentato l’idea per primo.
Tisma

Tags: Partenariato pubblico-privato, Promotore, Corte di Giustizia UE
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