Come si devono comportare le Amministrazioni e cosa cambia davvero
Il Partenariato pubblico-privato (PPP) in Italia sta vivendo un cambio di paradigma senza precedenti. Se per decenni il diritto di prelazione è stato considerato l’incentivo cardine per spingere i privati a presentare proposte di finanza di progetto, oggi quel modello viene ufficialmente dichiarato "fuori gioco" dalla giurisprudenza contabile e comunitaria. La Deliberazione n. 15/2026/PAR della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei conti non è solo un parere tecnico, ma un vero e proprio spartiacque per i Responsabili unici del progetto (Rup) e per gli investitori.
Il caso del Porto Canale di Riccione
La vicenda origina da una richiesta di parere presentata dal Comune di Riccione ai sensi della Legge n. 1/2026. L’amministrazione, impegnata in un complesso progetto di riqualificazione del porto canale e del litorale tramite finanza di progetto (art. 193 del D.Lgs. 36/2023), chiedeva se fosse ancora legittimo riconoscere al promotore il diritto di prelazione per pareggiare l’offerta del miglior offerente in sede di gara.
È qui che emerge la prima novità: la Corte ha agito nell'ambito della nuova “competenza speciale” per le fattispecie PNRR/PNC. Questa funzione consultiva, introdotta dalla riforma del 2026, permette alle amministrazioni di ottenere una guida sicura su casi concreti, garantendo ai funzionari uno scudo contro la colpa grave. Un segnale chiaro: la complessità normativa del nuovo Codice dei Contratti non deve tradursi in paralisi amministrativa.
La scure della Corte di Giustizia Europea
Il cuore della deliberazione recepisce un principio di diritto dirompente: la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24). I giudici di Lussemburgo hanno sancito che il diritto di prelazione altera in modo insanabile la parità di trattamento tra gli operatori economici.
Secondo la CGUE, la possibilità per il promotore di aggiudicarsi il contratto semplicemente pareggiando l’offerta più vantaggiosa scoraggia la partecipazione di altri concorrenti, i quali, consapevoli del vantaggio competitivo del promotore, evitano di investire risorse in una gara dall'esito già scritto. Di conseguenza, la Corte dei conti Emilia-Romagna ha statuito che non è più possibile per un soggetto pubblico fare ricorso alla prelazione nelle fattispecie di finanza di progetto, pena la violazione dei principi di concorrenza del Trattato UE.
Il nodo del “tempus regit actum”
Un passaggio cruciale dell’analisi riguarda la fase transitoria. Il Comune di Riccione ipotizzava di poter mantenere la prelazione poiché la proposta del privato era pervenuta nell’agosto 2025, prima della sentenza europea. La Corte ha però smontato questa tesi applicando il principio del tempus regit actum. Poiché il procedimento di project financing si articola in fasi strutturalmente autonome (valutazione della proposta, dichiarazione di pubblico interesse, gara), ogni atto deve rispettare le regole vigenti al momento in cui viene adottato.
Nel caso di specie, non essendo ancora intervenuta la valutazione della proposta, l’amministrazione è obbligata a conformarsi al nuovo quadro giuridico che nega la prelazione. In sintesi: le vecchie regole non “sopravvivono” se la fase procedimentale successiva non è ancora iniziata.
Cosa cambia per le Stazioni appaltanti
L'impatto operativo è massiccio. Senza la prelazione, il promotore perde il suo “paracadute” principale. Questo obbliga le amministrazioni a ripensare l’attrattività dei progetti puntando non più sul privilegio procedurale, ma sulla qualità intrinseca della proposta e su una corretta allocazione dei rischi.
Per i professionisti del settore, la Delibera 15/2026 impone tre riflessioni:
- revisione dei bandi: le procedure di PPP avviate oggi non possono più prevedere il comma 12 dell'art. 193 del Codice (nella parte relativa alla prelazione) così come lo conoscevamo.
- qualità del progetto: il promotore dovrà essere talmente competitivo tecnicamente ed economicamente da vincere la gara “sul campo”, senza scorciatoie.
- tutela del promotore: resta fondamentale il diritto al rimborso delle spese di progettazione (entro il limite del 2,5%), che diventa l'unico vero ristoro garantito in caso di mancata aggiudicazione.
Verso la “concorrenza pura”
La finanza di progetto entra nell'era della “concorrenza pura”. La pronuncia della Corte dei Conti Emilia-Romagna, pur nascendo da un caso locale, fissa un principio che ogni Rup d’Italia dovrà seguire per evitare ricorsi e contestazioni erariali. Il messaggio è inequivocabile: il diritto europeo prevale sulle consuetudini nazionali. La sfida, ora, è dimostrare che il Partenariato pubblico-privato può essere ancora efficiente e attrattivo anche senza privilegi.
Tisma
