Una circolare del ministero dell'Ambiente chiarisce l’iter istruttorio
Una circolare del ministero dell’Ambiente fornisce agli enti locali indicazioni, alcune utili, per condurre l’iter istruttorio di una bonifica.
Il ministero ricorda che non è possibile ordinare al proprietario incolpevole (ad esempio, l’acquirente di un sito contaminato, eccezion fatta per i casi di successione di imprese a titolo universale) l’attuazione degli interventi di bonifica, essendo quest’ultimo obbligato solo a notificare la contaminazione e ad attivare le misure di prevenzione.
Sul punto, però, la giurisprudenza non è univoca: il Consiglio di Stato, con la sentenza 1089 del 8 marzo 2017, sembra voler includere tra le misure di prevenzione anche gli interventi di messa in sicurezza di emergenza; l’Adunanza plenaria 21 del 2013, al contrario, aveva sostenuto l’impossibilità per la pubblica amministrazione di imporre al proprietario incolpevole l’esecuzione di «misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica».
Il ministero aggiunge, poi, che l’accertamento delle responsabilità amministrative non richiede una evidenza scientifica per provare la responsabilità dell’inquinamento «al di là di ogni ragionevole dubbio»; si fonda, bensì, sul principio del «più probabile che non», risultando ammesse le presunzioni legali, invertendo, così, almeno in parte, l’onere probatorio. Questo non significa, tuttavia, che l’autorità pubblica sia esentata da accertamenti analitici diretti alla concreta individuazione del soggetto responsabile, anche di contaminazioni storiche.
La circolare, infine, affronta anche gli episodi di contaminazioni diffuse della falda, rispetto ai quali, non essendo possibile individuare un soggetto responsabile, suggerisce di richiedere un intervento d’ufficio.
