Corriere dei lavori pubblici
  • Home
  • NEWS
  • DOSSIER
  • GLOSSARIO
  • REDAZIONE
Abusi edilizi, incostituzionale la legge della Campania sulla conservazione
Enti locali e Governance
06 Luglio 2018

Abusi edilizi, incostituzionale la legge della Campania sulla conservazione

  • Stampa
  • Email
Per la Cassazione l’“esito normale” è l’abbattimento

Gli immobili abusivi, una volta entrati nel patrimonio dei Comuni, devono essere demoliti e solo in via eccezionale, attraverso una valutazione caso per caso, possono essere conservati. Alla luce di questo principio fondamentale del “governo del territorio”, contenuto nel Testo unico sull’edilizia, la Corte costituzionale, con la sentenza 140 depositata ieri (relatrice Silvana Sciarra), ha dichiarato incostituzionali le disposizioni della legge della Regione Campania 19/2017 sulla conservazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio dei Comuni, là dove consentivano agli enti locali di non demolire questi immobili, in particolare locandoli o alienandoli anche ai responsabili degli abusi, senza attenersi al principio sancito del Testo unico.
Secondo la Corte, infatti, il legislatore statale, «in considerazione della gravità del pregiudizio recato all’interesse pubblico» dagli abusi urbanistico-edilizi, ne ha imposto la rimozione, con il conseguente ripristino dell’ordinato assetto del territorio, «in modo uniforme in tutte le Regioni». Quanto alla possibilità di locare o alienare gli immobili acquisiti al patrimonio comunale a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, qualunque sia il soggetto destinatario (occupante per necessità oppure no), l’articolo 2, comma 2, della legge Campania la rendeva un “esito normale”; così facendo, però, violava il principio fondamentale della demolizione, nonché quello della conservazione, in via eccezionale, soltanto se, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, vi sia uno specifico interesse pubblico prevalente rispetto al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia e sempre che la conservazione non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico.
Nella sentenza si legge, poi, che il “disallineamento” della disciplina regionale rispetto al principio fondamentale della legislazione statale (che individua nella demolizione «l’esito normale» dell’edificazione di immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale) «finisce con intaccare e al tempo stesso sminuire l’efficacia anche deterrente del regime sanzionatorio dettato dallo Stato all’articolo 31 del Dpr 380/2001» incentrato sulla demolizione dell’abuso, «la cui funzione essenzialmente ripristinatoria non ne esclude l’incidenza negativa nella sfera del responsabile».
L’effettività delle sanzioni, ha osservato la Corte, risulterebbe «ancora più sminuita nel caso di specie, in cui l’interesse pubblico alla conservazione dell’immobile abusivo potrebbe consistere nella locazione o nell’alienazione dello stesso all’occupante per necessità responsabile dell’abuso». In tal caso, l’illecito urbanistico-edilizio si tradurrebbe in un vantaggio per il trasgressore.

 

Tags: abusi edilizi, Corte di cassazione
Accedi / Iscriviti

Temi caldi

Serramenti e appalti: Premida rafforza il ruolo di partner strategico 08 Luglio 2026
Alta Velocità Napoli–Bari: attivata la tratta Napoli-Cancello 01 Luglio 2026
Project financing: quando la revoca legittima genera risarcimento 18 Giugno 2026
Project financing: l'Anac su continuità e nuova proposta 25 Maggio 2026
Motiq Line Premida porta la smart home nel mondo dei serramenti 25 Maggio 2026
Premida al SED 2026 con la finestra intelligente Motiq Line 25 Maggio 2026
Stop alla prelazione nel Pf: il Consiglio di Stato si adegua all’Ue 19 Maggio 2026
Prelazione nel Project financing: cosa dice la Corte dei conti 03 Marzo 2026
  1. HOME
  2. NEWS
  3. Enti locali e Governance
  4. Abusi edilizi, incostituzionale la legge della Campania sulla conservazione

Corriere dei lavori pubblici

REDAZIONE |  COLLABORA CON NOI

 

INFORMATIVA PRIVACY | TERMINI DI UTILIZZO | CREDITS: ADV Sinopia scarl

© 2021 Italgeco scarl P.I. 03057980611

 

 

  • Home
  • NEWS
  • DOSSIER
  • GLOSSARIO
  • REDAZIONE