Sintesi della sentenza del Consiglio di Stato 5784/2018
Nell’esclusione di un’impresa considerata a rischio infiltrazione mafiosa l’elemento temporale non incide sulle valutazioni che il prefetto compie quando adotta un provvedimento interdittivo. Persino un episodio lontano nel tempo può essere contestato a un operatore economico, in presenza di un reato, come, ad esempio, l’usura, considerato la «spia» di rapporti economici a rischio. Lo chiarisce il Consiglio di Sato, nella sentenza numero 5784 del 9 ottobre, che ha respinto un ricorso di un soggetto che si basava sulla non attualità dei fatti contestati.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’interdittiva antimafia può fondarsi anche su avvenimenti passati, purché dall’analisi complessiva emerga un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa.
L’elemento centrale non è il tempo, dunque, ma la presenza di un fatto, dal quale si possa desumere un tentativo di infiltrazione mafiosa.
