Lussemburgo demolisce il privilegio del promotore: viola la concorrenza
Con la sentenza del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24), la Seconda Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito l’incompatibilità del diritto di prelazione previsto dalla normativa italiana nel project financing con il diritto dell’Unione. Il caso riguardava una controversia tra Urban Vision e il Comune di Milano in merito a una concessione per la gestione di servizi igienici pubblici e impianti pubblicitari.
La Corte ha stabilito che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, letto alla luce del principio di libertà di stabilimento (art. 49 TFUE), osta a una disciplina nazionale che consenta al promotore di pareggiare l’offerta dell’aggiudicatario per sottrargli la concessione. Secondo i giudici europei, tale meccanismo, che prevede il rimborso delle spese di gara all’aggiudicatario uscente entro il limite del 2,5% dell’investimento, altera irrimediabilmente la parità di trattamento tra gli offerenti.
Per il PPP la fine di un’epoca
La pronuncia della Corte di Giustizia sulla causa Urban Vision segna un punto di non ritorno per il Partenariato Pubblico-Privato (PPP) in Italia. Per anni, l’articolo 183, comma 15, del Codice dei contratti pubblici ha rappresentato la “culla” del promotore privato, garantendogli una rete di sicurezza: il diritto di prelazione. Tuttavia, la visione “italocentrica” che giustificava tale privilegio in nome della sussidiarietà orizzontale è crollata sotto il peso dei trattati europei.
Per i giudici la concorrenza deve essere “effettiva”. Consentire a un operatore di modificare il prezzo della propria offerta dopo l’apertura delle buste, semplicemente per allinearsi al miglior offerente, trasforma la gara in un simulacro. Nemmeno il ristoro delle spese di gara (limitato al 2,5% dell’investimento) è stato ritenuto una compensazione idonea. Il “premio” per l’iniziativa privata non può tradursi in una distorsione del mercato. La Corte ha chiarito che l’ampia flessibilità lasciata agli Stati nell’organizzare le procedure di concessione trova un limite invalicabile nei principi di non discriminazione e proporzionalità.
L’intervento del Legislatore
Questa sentenza impone un’immediata riflessione legislativa. Se l’obiettivo è stimolare l’iniziativa privata, il Legislatore dovrà individuare forme di incentivazione che non passino per la fase finale dell’aggiudicazione. Il "diritto di ultima parola" del promotore sembra già un ricordo del passato
Tisma
