Il Consiglio comunale non può approvare una delibera che si fondi su valutazioni di carattere generale o riguardanti più edifici
Sintesi della sentenza 57942 del 29 dicembre 2017 della Sezione III Penale della Corte di Cassazione.
Per sottrarre un’opera abusiva dalla demolizione, prevista dall’articolo 31 del Testo unico dell'edilizia, il Consiglio comunale non può approvare una delibera che si fondi su valutazioni di carattere generale o riguardanti più edifici.
L’esistenza di un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell’assetto urbanistico violato deve dare conto delle specifiche esigenze che giustificano la scelta di conservazione del singolo manufatto.
Enunciando tale principio di diritto, la Suprema Corte ha confermato l'ordinanza della Corte d'Appello di Salerno, che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta del proprietario di un manufatto abusivo diretta a ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione.
Il ricorso si basava su due presupposti:
- la delibera 99 del 2011, con la quale il Consiglio comunale di Cava dei Tirreni aveva stabilito di applicare la disposizione di cui all’articolo 1, comma 65, della legge regionale 5 del 2013, in forza della quale gli immobili abusivi acquisiti al patrimonio dei Comuni possono essere destinati ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite;
- la pronuncia del Tar di Salerno 35 del 2016, che aveva ordinato al Comune di pronunciarsi entro 30 giorni sulla richiesta dell'interessato di dare attuazione alla citata deliberazione, mediante l’adozione del provvedimento di riconoscimento di particolare interesse pubblico al manufatto di sua proprietà.
