Lo chiarisce l’Anac in un parere di precontenzioso
L’“esame” del curriculum delle imprese spetta alla stazione appaltante.
La valutazione dei «gravi illeciti professionali», introdotti come causa di esclusione dal nuovo Codice degli appalti, rientra nei casi in cui vale il potere discrezionale della pubblica amministrazione. Lo chiarisce l’Anac in un parere di precontenzioso (delibera 72/2018). Il giudizio sull’«idoneità del comportamento a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente – scrive l’Autorità – attiene» alle prerogative «della stazione appaltante» e deve essere effettuato con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto».
Nel caso oggetto del parere, l’impresa aggiudicataria non aveva dichiarato di essersi rifiutata di sottoscrivere il contratto d’appalto, dopo aver vinto una gara promossa da un’altra stazione appaltante. Benché il concorrente fosse tenuto a farne menzione, per l’Anac, si tratta di una carenza risolvibile con il soccorso istruttorio, «fatta salva ogni valutazione successiva sull’affidabilità dell’impresa».
