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L’assenza della fotocopia del documento d'identità è causa di esclusione
Diritto e Giurisprudenza
26 Gennaio 2018

L’assenza della fotocopia del documento d'identità è causa di esclusione

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La mancanza non è regolarizzabile con il soccorso istruttorio, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti

Commento alla sentenza 10031 del 4 ottobre 2017, della Sezione I quater del Tar Lazio.
Secondo giurisprudenza costante, in sede di partecipazione a gara pubblica, la produzione della fotocopia del documento d’identità del dichiarante deve essere considerata elemento costitutivo dell'autocertificazione.

Pertanto, trattandosi di un requisito formale “ad substantiam” dell’autocertificazione, la sua mancanza non è regolarizzabile, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti. L’allegazione della copia del documento d'identità costituisce, infatti, adempimento di valore essenziale, volto a garantire l’esatta provenienza di ogni singola documentazione esibita.

Si confrontino Tar Veneto, Sez. I, 26 gennaio 2017, n. 85; Tar Calabria, Reggio Calabria, 16 gennaio 2015, n. 62; Consiglio di Stato, Sez. V, 26 marzo 2012, n. 1739; Tar Abruzzo, Pescara, 15 luglio 2014, n. 347; Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 1008).

Il Collegio osserva che ciò che, nel caso di specie, è stato sanzionato con l’esclusione della concorrente dalla gara non è la mancanza della copia del documento di identità (in ipotesi, reperibile altrove o integrabile con il soccorso istruttorio), bensì la mancanza della Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000” di cui al punto 2 dell’art. 6, ossia di un elemento essenziale dell’offerta tecnica.

Si tratta di una carenza sostanziale e non già di una incompletezza formale, come sostiene la ricorrente; carenza che, per espressa disposizione di legge (art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016), non può essere sanata con il soccorso istruttorio (cfr. Tar Liguria, Sez. II, 28 febbraio 2017, n. 145) né con “l’utilizzo” del documento depositato nella busta contenente la documentazione amministrativa, come anche opinato dalla ricorrente.

Operazione di “soccorso”, quest’ultima, che, forse, sebbene forzando il dato normativo, si sarebbe potuta ipotizzare qualora la concorrente avesse almeno inserito, in calce alla dichiarazione de qua, un rinvio espresso al documento depositato nella busta “A”.

Nel caso di specie, tuttavia, anche detto rinvio è mancato, sicché alla Commissione non restava altra scelta che considerare giuridicamente inesistente la dichiarazione di cui all’art. 6, punto 2 del Disciplinare.

A questa constatazione non poteva non seguire l’esclusione dalla gara, non essendo necessario che la sanzione fosse prevista espressamente dalla disciplina di gara.

Né appare eccessiva o spropositata la richiesta, contenuta nel Disciplinare di gara, di attestare con autocertificazione i fatti da indicare nella dichiarazione in discorso, atteso che non si trattava, come opinato dalla ricorrente, di una mera dichiarazione di volontà negoziale, non riconducibile alla fattispecie legale della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (si veda sul punto: Tar Lazio, Roma, Sez. II, 4 settembre 2017, n. 9536).

Ma di una parte essenziale dell’offerta tecnica, suscettibile di valutazione e di attribuzione di punteggio, da attestare con rigorosa assunzione di paternità e di responsabilità penale da parte del dichiarante, esattamente nelle forme prescritte dalla legge.
A.d’A.

Tags: Autocertificazione
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