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Le Norme tecniche per le costruzioni, in vigore dal 22 marzo
Urbanistica e Territorio
21 Febbraio 2018

Le Norme tecniche per le costruzioni, in vigore dal 22 marzo

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Per gli Architetti un'occasione sprecata per inserire il “fascicolo del fabbricato”

Pubblicato in Gazzetta ufficiale le nuove “Norme tecniche per le costruzioni”, approvate con decreto ministeriale lo scorso 17 gennaio.
Le NTC definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e di stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità.
Forniscono, quindi, i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

Per quanto non specificato nel DM, ci si può riferire a normative di comprovata validità e ad altri documenti tecnici elencati nel capitolo 12. In particolare, quelle fornite dagli Eurocodici, con le Appendici nazionali, costituiscono indicazioni valide e forniscono il supporto sistematico e applicativo delle nuove norme.

La fase transitoria è disciplinata dall’articolo 2 del DM.

Le opere pubbliche
Le vecchie regole del 2008 resteranno valide solo per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore; quindi, fino al 22 marzo. Il decreto precisa, tuttavia, che per i contratti pubblici di lavori già affidati e per i progetti definitivi o esecutivi già affidati la possibilità di applicare il regime del 2008 è condizionata alla consegna dei lavori entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni.

Le opere private
Si possono continuare ad applicare nel norme del 2008 fino all’ultimazione dei lavori e al collaudo statico per tutti gli interventi strutturali in corso di esecuzione o per i quali sia già stato depositato il progetto esecutivo entro il 22 marzo.

Il commento degli Architetti
«A fronte di una grande attenzione per la manutenzione delle strutture di nuova costruzione e degli edifici dove sono previsti interventi di adeguamento o miglioramento sismico, non viene previsto nessuno strumento per il monitoraggio e la verifica costante delle condizioni di stabilità del patrimonio edilizio esistente. La revisione delle norme avrebbe potuto costituire, infatti, una buona occasione per introdurre, anche con il supporto di un separato provvedimento normativo, quel “fascicolo del fabbricato” che promuoviamo da tanto tempo, quale strumento di monitoraggio delle condizioni di stabilità degli edifici esistenti.

Una sorta di libretto sulla salute delle strutture e sullo stato di conservazione dei materiali, che un professionista incaricato dovrebbe aggiornare con una cadenza prestabilita, al fine di scongiurare quei collassi strutturali improvvisi che si succedono con una frequenza sempre più allarmante, non solo a seguito di un sisma, ma anche per semplice fatiscenza strutturale», dichiara Rino La Mendola, vicepresidente del Consiglio nazionale del CNAPPC.

Tags: Costruzioni, Opere pubbliche
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